Workshop tecnico giovedì 10 ottobre Milano.
A proposito di Certificati medico sportivi non agonistici è uscita la circolare interpretativa in data 11 settembre 2013 a cura dell’ufficio legislativo del ministero della Salute.
Per punti il risultato dell’ennesima puntata dell’Odissea certificati.
1) è soppresso l’obbligo della certificazione per l’attività ludico motoria cosi come descritta nell’articolo 2 del decreto Balduzzi del 24 aprile 2013.
Nel decreto l’attività ludico motoria è cosi descritta : “1. Ai fini del presente decreto e’ definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.”
Conseguenze.
Pertanto si evince che tutti i tesserati agli Enti di promozione sportiva sono da considerati soggetti non agonisti e per tanto hanno l’obbligo del certificato non agonistico. Ne consegue la responsabilità del presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato.
2) la circolare conferma che l’articolo 3 del Decreto Balduzzi è da considerarsi vigente ad eccezione del comma 3. Il certificato è obbligatorio l’elettrocardiogramma a discrezione del medico visitatore. (medico di base pediatra di scelta medico specialista in medicina dello sport.)
Questo è l’articolo 3 del Decreto Balduzzi:
Art. 3 -Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Conseguenze.
Le società sportive dilettantistiche affiliate agli enti di promozione sportiva hanno l’obbligo della certificazione.
L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, la responsabilità dell’esecuzione e richiesta è a carico del medico prescrittore che rilascia il certificato.
Attenzione: dato che l’articolo tre rimane vigente tranne che per il comma 3 rimane confermato che il comma due relativa ai medici certificatori: l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
Pertanto le visite in palestra possono essere fatte solo da un medico specialista in medicina dello sport. Attenzione perché se non ci sono ulteriori modificazioni il certificato fatto in palestra da un medico non specialista in medicina dello sport potrebbe non avere alcun valore ed essere soggetto a contestazioni di tipo assicurativo e legale per quanto riguarda la responsabilità del presidente di società sportiva che ha accettato certificati da medici non autorizzati dal decreto.
3) ultimo punto della circolare. La circolare chiarisce: Per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare “gran fondo”, nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto Balduzzi del 24 aprile 2013.
questo l’articolo 4 del decreto Balduzzi.
Attivita’ di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).
Conseguenze: nei centri fitness si praticano attività di alto impegno cardiovascolare come spinning aerobica ad alto impatto, cross fit, acqua gym. Il decreto parla di attività “ analoghe” agli esempi citati. Pertanto il certificato non agonistico non potrebbe bastare e potrebbe essere necessario il certificato per attivita’ di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Con la prova da sforzo. Nel caso di episodi avversi il presidente di società sportiva può subire contestazioni assicurative o legali.
Da notare per concludere la finezza “bizantina” del Capo dell’ufficio legislativo del ministero della salute : “nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto Balduzzi del 24 aprile 2013.”
Siamo tutti attaccati ad un sembra. Se anche lui non è convinto … Buona fortuna a tutti.
Alessandro Lanzani
Medico specialista in medicina dello sport.
alanzani@professionefitness.com