01/11/2013 Prevenzione e Salute

Certificati medico sportivi

ultime disposizioni

Alessandro Lanzani

E’ noto che in questi mesi la legge sui certificati medico sportivi è cambiata più volte. questo ha ingenerato una certa confusione sulle norme. In data 23 settembre la Giunta Regionale - Direzione Generale Salute della Lombardia ha emanato una circolare esplicativa proprio  chiarire la situazione in merito ai certificati medico sportivi. La riportiamo in maniera e integrale qui di seguito.
La circolare è stata pubblicata anche sul sito ufficiale dell’ordine dei medici di Milano.

Oggetto: certificazione attività sportiva

Giunta Regionale Direzione Generale Salute
U.O. Programmazione e Governo del Servizi Sanitari
Piazza Città di Lombardia 1

23 settembre 2013

A seguito della recente pubblicazione di un Decreto Ministeriale e di un Decreto Legge riguardanti, tra le altre cose, anche la certificazione della idoneità alla attività sportiva, sono giunte a questa Direzione diverse richieste di chiarimento in merito.

Anche alla luce delle note del Ministero della Salute prot. 0004608-P-l 1/09/2013 avente per oggetto “Criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva” e prot. 0004609-P-l 1/09/2013 avente per oggetto “Articolo 42-bis legge 9 agosto 2013, n. 98” si precisa quanto segue.

In data 20/07/2013 è stato pubblicato il DM del 24/04/2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.” che abroga e sostituisce il DM 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica. ”.

Tra le varie novità il DM 24/04/2013 introduce l’obbligatorietà del certificato per l’attività sportiva amatoriale ludico-motoria “‘….finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi e l’obbligatorietà “della misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti”.

In data 21/08/2013 è entrato in vigore il DL 21 giugno 2013,n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 che con l’articolo 42-bis “Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria” al comma 1 abroga l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale.

Vengono sostanzialmente abrogati i commi 2, 3, 4, 5 dell’art. 2 e gli allegati A e B del DM 24/04/2013. Rimangono in vigore il comma 1 (definizione di attività amatoriale ludico-motoria) e il comma 6 che raccomanda ai soggetti “iquali non sono tenuti all’obbligo di certificazione…. un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fìsico di particolare intensità.”.

Con il comma 2 dell’art 42-bis, viene abrogato l’obbligo previsto dall’art. 3 del DM 24/04/2013, che prevedeva l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’elettrocardiogramma ai fini del rilascio del certificato per l’attività non agonistica. Il medico certificatore deciderà di volta in volta, secondo necessità, se far eseguire l’ECG e eventuali altri accertamenti.

Con l’art 4 del DM 24/04/2013 viene inoltre normata la certificazione per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozionesportiva riconosciuti dal CONI, a manifestazioni non agonistiche caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

 

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Riepilogando per quanto concerne l’attività certificatoria:

  • Attività amatoriale ludico motoria: nessun certificato
  • Attività sportiva non agonistica: certificato rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, sulla base del modello all’allegato C del DM 24/04/2013. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio.

- Per i soggetti di cui ai punti a) e c), ovvero per chi partecipa ad attività organizzate nell’ambito dell’attività scolastica extracurriculare o dei Giochi della Gioventù nelle fasi antecedenti a quelle nazionali, i certificati rientrano nei LEA (DPCM 28 novembre 2003) e sono, quindi, rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nell’ambito delle attività previste dai rispettivi accordi collettivi nazionali (Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa)

- Per i soggetti di cui al punto b) del comma 1 dell’art.3 “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982” i certificati vengono rilasciati nell’ambito dell’attività libero professionale così come rientrano nell’attività libero professionale gli eventuali ulteriori accertamenti, quali l’ECG, necessari per il rilascio del certificato.

Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: certificato rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, sulla base del modello all’allegato D del DM 24/04/2013.
I certificati vengono rilasciati nell’ambito dell’attività libero professionale così come rientrano nell’attività libero professionale l’elettrocardiogramma basale, lo step test o il test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e gli ulteriori accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari per i singoli casi. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio.

Attività sportiva agonistica: allo stato nulla è variato rispetto alla normativa già in vigore. II certificato è rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport:

  • -  per gli atleti minorenni e gli atleti disabili i certificati e tutti accertamenti necessari al rilascio delcertificato stesso rientrano nei LEA;
  • -  per gli altri atleti i certificati e tutti gli accertamenti necessari al rilascio del certificato stessorientrano nell’attività libero professionale.

Le SS.LL in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione su tutto il territorio regionale a chi di interesse.

 

Distinti saluti  il dirigente: Mauro Agnello.

in pratica e riassumendo per il mondo del fitness delle palestre e dei personal trainer.

  1. il certificato non agonistico è obbligatorio per  tutti gli iscritti alle società sportive non agonistiche iscritte  agli enti di promozione sportiva. ( Praticamente tutte le palestre inquadrate come società sportive dilettantistiche).
  2. Anche quando non è obbligatorio il certificato medico, è fortemente raccomandata una visita a scopo preventivo per le attività ludico motorie. Questo potrebbe individuare una responsabilità civile per imprudenza anche per le società commerciali (quindi non sportive ) che vendono attività fisica ai loro clienti. Stessa responsabilità per i personal trainer che somministrassero protocolli di allenamento in assenza di una qualsiasi certificato.
  3. L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ( attenzione: nel caso di episodi avversi l’assenza di ECG potrebbe configurare l’ipotesi di una colpa per imprudenza a carico del medico certificatore).
  4. I medici che possono fare certificati non agonistici sono solamente i medici di base relativamente ai propri assistiti, i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, i medici specialisti in medicina dello sport. Quindi nei centri fitness possono lavorare solo i medici specialisti in medicina dello sport a meno che i medici di base e i pediatri non vadano nella singola palestra a certificare esclusivamente i proprio assistiti. I certificati per la non agonistica  fatti da altri medici ( che non siano i pediatri e i medici di base relativamente ai propri assistiti) sono nulli ( in altre parole i certificati per la non agonistica non possono essere più fatti da ortopedici ginecologi otorinolaringoiatri e medici generici), in caso di certificati fatti da medici non abilitati potrebbero scattare responsabilità civili sia per il presidente di società sportiva che per il medico che ha fatto il certificato.
  5. A breve si dovrà capire con maggior chiarezza se discipline come lo spinning, l’aerobica ad alto impatto, il cross fitness e le loro varianti devono essere considerate discipline ad alto impatto e in questi casi procedere con il certificato per le discipline ad alto impatto cardiovascolare che prevede l’esecuzione di una prova da sforzo.

Alessandro Lanzani
medico dello sport
[email protected].

 

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